Statuto della
Compagnia PERCORSI TEATRALI
Centro Culturale ed Artistico
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Compagnia Percorsi Teatrali”
Centro Culturale ed Artistico |
1. E’ costituita
l’Associazione denominata “Compagnia Percorsi Teatrali“ Centro Culturale
ed Artistico.
Essa è costituita con la veste
legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Articolo
2: Sede
1. L’Associazione ha sede in via Santa Maria, 9 22076 Mozzate CO
Articolo
3: Oggetto Sociale
1.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo artistico.
L’Associazione
si propone tra l’altro di :
a)
organizzare corsi di formazione, aggiornamento, e perfezionamento ;
b)
organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, concorsi e conferenze,
convegni e dibattiti, scambi
artistici nazionali ed internazionali ;
c)
favorire l’educazione artistica nelle scuole ;
d)
promuovere inoltre queste ed altre iniziative sociale che siano ritenute idonee
al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale ed artistica.
e)
intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo,
sia su altro mezzo;
2)
L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta
o indiretta attinente agli scopi sociali e comunque di supporto per la
realizzazione dei fini statutari, nonchè compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e,
comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
3)
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.
Il Patrimonio dell’Associazione
è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a
qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi
compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate :
a) i versamenti effettuati da
tutti coloro che aderiscono all’Associazione ;
b)dai redditi derivanti dal suo
patrimonio ;
c)dagli introiti realizzati nello
svolgimento della sua attività ;
d)da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare l’attivo sociale.
3. Il Consiglio Direttivo
annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all’Associazione.
4. L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà
degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a
quelli originari e a quelli annuali.
5. I versamenti al fondo di
dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo
perduto ; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in
nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in
caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può
pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato
all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6. Il versamento non crea altri
diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di
partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di
morte.
Articolo
5: Soci dell’Associazione
1. L’iscrizione
all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali
rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di
qualunque nazionalità.
2. L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando
in ogni caso il diritto di recesso.
3. L’adesione
all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di
voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
4. Chi intende aderire
all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante
la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e
l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme
circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) ; in assenza di un
provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si
intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non
è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
6. In presenza di inadempienza
agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene
escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di
altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo
6: Organi dell'Associazione
1.Sono organi dell'Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti
all’Associazione
- il Presidente del Consiglio
Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il VicePresidente del Consiglio
Direttivo
- il Segretario del Consiglio
Direttivo
2. L 'elezione degli Organi
dell’Associazione non può essere
in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà
di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo
7: Assemblea
1. L'Assemblea è composta da
tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione
stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno
una volta all'anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30
giugno). Essa inoltre:
a)provvede alla nomina del
Consiglio Direttivo;
b)delinea gli indirizzi generali
dell’attività dell’Associazione;
c)delibera sulle modifiche al
presente Statuto ;
d)approva i regolamenti che
disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione ;
e)delibera su ogni altro
argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci
previa comunicazione al Presidente ;
f) delibera sull'eventuale
destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito
dalla legge o dallo Statuto;
g) delibera lo scioglimento e la
liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’Assemblea è convocata dal
Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta
richiesta da almeno tre quarti degli
Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta
mediante comunicazione a mezzo postale, posta elettronica, sms (brevi messaggi
di testo via telefono) a tutti gli iscritti
dell’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco
delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è validamente
costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti
almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione
l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni Aderente all'Associazione
ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce
all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di
tre deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di
astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per
corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente,
l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di
utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole
della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda
convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di
devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
10. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal
VicePresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente
all'Associazione eletto dall'Assemblea.
Articolo
8: Il Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventun
consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.
2. I consiglieri devono essere
Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo
venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si
intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per
qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa
luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla
prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della
sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere
cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe
rimasto in carica il consigliere cessato.
5. Dalla nomina a Consigliere non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per
ragioni dell'incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità
economiche dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in
particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la gestione dell'Associazione
in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in
particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
in relazione agli indirizzi ricevuti;
b)la predisposizione dei
programmi annuali di attività dell'Associazione;
c)la nomina del VicePresidente,
da scegliersi tra i Consiglieri;
d) la nomina del Segretario, da
scegliersi tra i Consiglieri;
e)la nomina del Tesoriere, da
scegliersi tra i soci dell'Associazione;
f)l'ammissione all'Associazione
di nuovi Aderenti;
g) la predisposizione annuale del
bilancio e del rendiconto consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo e'
convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne
sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in
assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
9. Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
10. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di
parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
11. Per le deliberazioni di
straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il
cui valore comunque ecceda lire cinque milioni) occorre il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Articolo
9: Il Presidente
1. Al Presidente
dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai
terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il
Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso.
2. Al Presidente
dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa
l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi
eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e
presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente, in
collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo
da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea,
corredandoli di idonee relazioni.
Articolo
10: Il Vice Presidente
1. Il VicePresidente sostituisce
il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente
costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Articolo
11: Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la
funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio
Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione
delle attività esecutive che si
rendono necessarie
ed opportune per il
funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta
del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonchè del Libro
degli Aderenti all'Associazione.
Articolo
12: Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri
prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il Libro
degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono
visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte
dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo
13: Bilancio
1. Gli esercizi dell'Associazione
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un
bilancio.
2. Entro il 28 febbraio di
ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.
3. I bilanci debbono restare
depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro
approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella
convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano
motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è
soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo
14: Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo
15: Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per
qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altre organizzazioni con finalità analoghe.
Articolo
16: [Omissis]
Articolo
17: Clausola Compromissoria
1. Qualunque controversia
sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e
che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un
arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro
sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo
18: Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non
sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice
Civile.
Mozzate, li 15 Luglio 2002